Il Consiglio dei ministri ha approvato, poche ore fa, le nuove norme sull’uso delle mascherine.
Queste andranno sempre indossate, in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento da altre persone (ad esempio se si va in campagna o nei boschi), nonché in tutti i luoghi chiusi, fatta eccezione per le abitazioni private. Tutti dovremo indossarle sia che si cammini per strada o in piazza, che ci si sieda su una panchina all’aperto o che si aspetti il bus: l’unico esonero è per chi svolge attività fisica/sportiva all’aperto (running, bici, attività a corpo libero).
Per quanto attiene agli ambienti chiusi, resta l’obbligo, già in vigore, di indossarle negli uffici, nelle palestre, nei negozi, sui mezzi pubblici, nei cinema e nei teatri, nei ristoranti e nei bar (durante l’entrata, l’uscita e gli spostamenti interni al locale), in macchina in presenza di amici e di persone non conviventi.
Per chi non rispetta le nuove prescrizioni verranno comminate multe da 400 a 1000 euro: gli importi restano dunque invariati rispetto a quanto già previsto nelle precedenti disposizioni di legge.
Il soggetto al quale viene applicata la multa potrà fare ricorso al Prefetto o al Giudice di pace, al fine di contestare la sanzione, ma il ricorso dovrà essere supportato da validi motivi, cioè dimostrare di rientrare nella categoria delle persone esonerate dall’obbligo.
Sono infatti esonerati i bambini al di sotto dei sei anni; le persone disabili con patologia incompatibile con la mascherina o un suo accompagnatore; le persone che si trovavano in una delle circostanze in cui la mascherina all’aperto può essere abbassata (per bere, per mangiare, per fumare, durante l’attività sportiva intensa come jogging o bici); le persone che si trovavano in luoghi desolati, ovvero spazi aperti dove non c’è nessuno, come boschi, campagne etc.
Il ricorso va inoltrato alle Autorità indicate, entro trenta giorni dalla ricezione della sanzione, via Pec o tramite raccomandata A/R, con l’indicazione espressa dei motivi, dei dati anagrafici del ricorrente, della copia fronte/retro di un documento di identità.
Se la multa per il mancato utilizzo della mascherina è stata emessa dai Vigili Urbani, la contestazione dovrà essere inoltrata al Comune; se è stata emessa dalla Polizia provinciale, alla Provincia; se invece è stata emessa da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri, andrà inoltrata al Prefetto o al Giudice di Pace.
Ad eccezione del caso in cui il ricorso sia stato presentato direttamente al Giudice di pace, qualora l’Autorità adita rigetti ed emetta un’ordinanza di ingiunzione (con l’applicazione di una sanzione raddoppiata rispetto all’importo originale), nei successivi trenta giorni dalla notifica del rigetto, il ricorrente potrà presentare ulteriore ricorso dinanzi al Giudice di pace.
Le multe non riguardano, in ogni caso, solo il soggetto che non indossa la mascherina ma potranno estendersi anche a chi, gestore di un locale, non faccia rispettare al suo interno i divieti o gli obblighi previsti. Oltre alla multa da 400 a 1.000 potrebbe essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Per chi viola la quarantena, la sanzione resta quella della multa da 400 a 1000 euro, mentre il mancato rispetto delle restrizioni per chi sa di avere il virus, può comportare – all’esito di un processo penale per epidemia colposa – l’applicazione della sanzione penale dell’arresto da 3 a 18 mesi, oltre che dell’ammenda da 500 a 5.000 euro.